LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 4-01-2002
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 4
Recupero dei sottotetti ad autonomo uso residenziale 1. Negli edifici di cui all’art. 1, commi 2 e 3, sono consentiti, previo rilascio di concessione edilizia interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad autonomo uso residenziale dei sottotetti, purchè siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previste dai vigenti regolamenti di igiene, salvo le seguenti: a) altezza media ponderale di almeno mt 2.40, (misurata all’intradosso del solaio di copertura) calcolata dividendo il volume della porzione sottotetto di altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1.40 per la superficie relativa; b) rapporto pari ad almeno 1/10, tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1.40; c) abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente al requisito dell’adattabilità; 2. Gli interventi edilizi di cui al comma precedente devono avvenire senza alcuna modificazione delle quote di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze della falde di copertura. 3. E’ consentita, ai fini dell’osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi con superficie complessiva non superiore al 15% della falda di tetto interessata. 4. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 28.1.77 n. 10, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti in ciascun Comune per le opere di ristrutturazione. |
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