LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 4-01-2002
REGIONE BASILICATA

“RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI SEMINTERRATI
ED INTERRATI ESISTENTI”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 2
del 8 gennaio 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 4

 

Recupero dei sottotetti ad autonomo uso residenziale 
1.                 Negli edifici di cui all’art. 1, commi 2 e 3, sono consentiti, 
previo rilascio di concessione edilizia interventi di 
ristrutturazione edilizia finalizzati ad autonomo uso residenziale 
dei sottotetti, purchè siano rispettate le normali condizioni di 
abitabilità previste dai vigenti regolamenti di igiene, salvo le 
seguenti:
a)                 altezza media ponderale di almeno mt 2.40, (misurata 
all’intradosso del solaio di copertura) calcolata dividendo il 
volume della porzione sottotetto di altezza maggiore e, 
comunque, non inferiore a mt. 1.40 per la superficie relativa;
b)                 rapporto pari ad almeno 1/10, tra superficie delle aperture 
esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata 
relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore e, 
comunque, non inferiore a mt. 1.40;
c)                 abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente al 
requisito dell’adattabilità;
2.                 Gli interventi edilizi di cui al comma precedente devono 
avvenire senza alcuna modificazione delle quote di colmo e di 
gronda e senza alterazione delle originarie pendenze della 
falde di copertura.
3.                 E’ consentita, ai fini dell’osservanza dei requisiti di aerazione 
e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, 
lucernari, abbaini e terrazzi con superficie complessiva non 
superiore al 15% della falda di tetto interessata.
4.                 Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui al 
presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo 
commisurato al costo di costruzione, ai sensi degli articoli 5 e 6 
della legge 28.1.77 n. 10, calcolati sulla volumetria resa 
utilizzabile secondo le tariffe vigenti in ciascun Comune per le 
opere di ristrutturazione.

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